giovedì 28 agosto 2008

Right or wrong, my law



Legge 22 maggio 1975, n. 152: "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".(da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 136 del 24 maggio 1975)(Omissis)Articolo 5*1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Legge 31 luglio 2005, n. 155: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 177 del 1 agosto 2005) Art. 1.1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.ALLEGATOModificazioni apportate in sede di conversione del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144(Omissis)All'articolo 10 (Nuove norme sull'identificazione personale):(Omissis)dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e' sostituito dal seguente: «Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».




Vostro onore, ho concluso

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